Domande frequenti
È la quantità minima di energia che si presuppone venga prelevata da ogni singola Sottostazione nel caso di adesione alla tariffa Consumo Minimo. La quota è stabilita in 3.000 kWh/anno.
Nel caso il consumo annuo sia inferiore, la Somministrante procede a fatturare la quantità mancante alla soglia dei 3000 kWh. Nel caso invece il consumo annuo risulti pari o superiore, la quota viene assorbita per intero e si considera raggiunta. Ai fini della determinazione della quantità minima in presenza di più subcontatori per un'unica sottostazione, viene considerato il consumo totale rilevato dal contatore principale. Se il consumo rilevato dal contatore principale non raggiunge il limite di 3000 kWh la parte mancante viene fatturata in maniera uguale tra gli utenti ripartiti.
La durata del contratto è di 5 anni dalla data di messa in servizio dell'impianto.
Alla scadenza il contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salva disdetta inviata da una parte all'altra mediante raccomandata A.R. con almeno 3 (tre) mesi di anticipo rispetto alla scadenza del contratto.
- Fatturazione a cadenza mensile: utenze con potenza contrattuale uguale o maggiore a 100 kW.
- Fatturazione a cadenza trimestrale: tutte le altre utenze e comunque tutti i clienti con sub contatore, anche con potenza maggiore di 100 kW.
I trimestri sono definiti:
- 1° trimestre (gennaio/marzo)
- 2° trimestre (aprile/giugno)
- 3° trimestre (luglio/settembre)
- 4° trimestre (ottobre/dicembre).
Per "minimo" si intende che lo sconto riconosciuto sulla componente variabile "corrispettivo energia" della tabella D del contratto non è inferiore a quello comunicato dalla Somministrante.
Dal 01/07/2016 è previsto uno sconto minimo dell'13% sulla tariffa "standard" e del 4% sulla tariffa "consumo minimo". Controlla le nostre tariffe per saperne di più.
È consentito richiedere lo spostamento della derivazione nonché della Sottocentrale d'Utenza. In questo caso i costi per la realizzazione sono a totale carico del l'utente e determinati in funzione delle attività da eseguire.
Dal 15 ottobre 2014 è obbligatorio per legge dotarsi e compilare il nuovo
libretto di impianto per tutti gli impianti termici.Norma di riferimento
D.P.R. 74/2013. Per avere tutte le informazioni vedi la pagina dedicata